A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana.
In base a questo principio, la cittadinanza si trasmetteva senza limiti generazionali, purché il richiedente potesse dimostrare la discendenza diretta da un cittadino italiano e l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (es. naturalizzazione dell’avo prima della nascita del figlio).
Con Decreto-Legge 28/03/2025, n. 36 è stato modificato in modo sostanziale questo sistema, restringendo l’accesso alla cittadinanza per discendenza.
La nuova disciplina prevede che il soggetto nato all'estero abbia diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis solo se:
oppure
Oltre il secondo grado di discendenza, il diritto alla cittadinanza non è più riconosciuto automaticamente, ma solo se si verificano le seguenti eccezioni:
Fanno eccezione le domande presentate entro il 27/03/2025 (cioè, prima dell’entrata in vigore del Decreto-Legge) che restano disciplinate dalle norme precedenti, senza le nuove limitazioni.
APPROFONDIMENTI:
E' una procedura che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Soggetti stranieri discendenti da un cittadino italiano.
Termini del procedimento
Accesso al servizio
La richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata al Sindaco del Comune dove il richiedente ha stabilito la propria residenza.
Quindi, la possibilità di presentare istanza al Sindaco è consentita solo dopo la conclusione dell'iter dell'iscrizione anagrafica.
L'esame di tutta la documentazione (sia per la richiesta della residenza sia per il riconoscimento della cittadinanza italiana) sarà effettuato dall'ufficiale di stato civile e dall'ufficiale di anagrafe (per la parte relativa alla richiesta di residenza), previo appuntamento, da richiedere via mail, al seguente indirizzo:
statocivile@comune.treviglio.bg.it
per la documentazione ed i requisiti necessari al fine di richiedere la residenza (iscrizione in anagrafe) si rimanda alla consultazione del sito al seguente link:
https://www.sportellounicotreviglio.it/action:s_italia:cambio.abitazione.residenza;residenza
Per quanto riguarda la necessità della regolare presenza sul territorio si rimanda al link riportato nel seguito per tutte le informazioni necessarie:
https://www.poliziadistato.it/archivio/category/1237
Documentazione necessaria al riconoscimento della cittadinanza
1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Il procedimento ha un esito positivo solo ove sussistano i requisiti e la documentazione sia completa e conforme a quanto richiesto dalla normativa nazionale e internazionale, oltre che alle convenzioni vigenti, pertanto, laddove l'Ufficiale dello Stato Civile e/o le altre Autorità coinvolte nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite o di richiedere documentazione ulteriore, la persona verrà invitata a produrre quanto necessario.
Una volta ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, gli atti inerenti il neo cittadino riconosciuto (nascita, matrimonio etc.) verranno trascritti con la tempistica e le modalità degli atti dei cittadini stranieri (60 giorni).
Per ulteriori chiarimenti :
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
Tipo di pagamento | Importo |
---|---|
Marca da bollo | 16,00 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.
Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni se non diversamente specificato dal Regolamento comunale.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio