A chi è rivolto
Se non sussistono divieti di legge l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).
Sempre se non sussistono divieti di legge, la copia integrale di un atto tratto dai registri di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte) può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
Il rilascio dei certificati anagrafici è di competenza dell'UFFICIO ANAGRAFE e può essere richiesto:
| Tipo di atto | Chi può richiederlo |
|---|---|
| Certificato di residenza |
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| Certificato di residenza storico |
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| Certificato di stato di famiglia |
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| Certificato di stato di famiglia storico |
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| Certificato di stato civile o libero |
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| Certificato di cittadinanza |
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| Certificato di convivenza |
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| Certificato di esistenza in vita |
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