Descrizione

L'UFFICIO ANAGRAFE rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:
- certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
- certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
- certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
- certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
- certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
- certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
- certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
- certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
- certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
- certificato atipico: contiene informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria, non altrimenti certificabili. Il cittadino ha talvolta necessità di ottenere documenti di sintesi circa elementi contenuti o dedotti da atti di stato civile e di anagrafe, e dall’esame di più registri e documenti si può giungere a formare attestazioni o certificazioni conclusive. La certificazione che si può ricavare dal complesso di queste informazioni è quindi chiamata "atipica", in quanto non nominata, e compete a chi la emette attribuirle un nome, variamente composto in ragione dei diversi dati riportati nel documento
- certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.
Per richiesta chiarimenti mandare un'email all'indirizzo anagrafe@comune.treviglio.bg.it indicando le proprie generalità ed un recapito telefonico oppure contattando il numero 0363 317 345 il MARTEDI' ed il GIOVEDI' dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
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L'UFFICIO STATO CIVILE rilascia ai cittadini i seguenti certificati ed estratti di atti che risultano trascritti nei propri registri di stato civile:
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi degli eventi della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nell'estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso l'estratto può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
CERTIFICATI ED ESTRATTI FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (IVI INCLUSE LE COPIE INTEGRALI)
Per la richiesta di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente, è previsto un contributo di € 300,00. Tale contributo è stato approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20, adottata il 19/02/2025.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato anticipatamente, prima di inoltrare la richiesta, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT16Y0503453640000000004819 presso la Banco BPM spa - Agenzia di Treviglio – via Matteotti 5/E.
Nella causale del bonifico, è obbligatorio riportare la seguente dicitura: RICHIESTE CERTIFICATI O ESTRATTI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO + nome dell'intestatario dell'atto.
Si precisa che, non trattandosi di diritto sul certificato o sull’estratto ma sulla domanda, dovrà essere già assolto all’atto della presentazione della stessa e non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell’articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.
I certificati/estratti formati da oltre un secolo possono essere richiesti nei seguenti modi:
- tramite posta ordinaria: allegando richiesta motivata e firmata, corredata di documento di identità del richiedente e una busta pre-affrancata per il ritorno dei documenti. Per legge il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
- tramite email: la richiesta deve essere indirizzata a comune.treviglio@legalmail.it allegando la richiesta firmata, documento di riconoscimento, e motivazione della richiesta. Quando il documento sarà pronto verrete contattati per il ritiro di persona o e dovrete predisporre il ritiro da parte di un corriere della documentazione richiesta. Per legge il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
- tramite PEC: la richiesta deve essere indirizzata a comune.treviglio@legalmail.it il documento una volta pronto verrà firmato digitalmente ed inviato in formato digitale. Per legge il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
Per richiesta chiarimenti mandare un'email all'indirizzo statocivile@comune.treviglio.bg.it indicando le proprie generalità ed un recapito telefonico oppure contattando il numero 0363 317 378 dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
In Comune di Treviglio …
Per presentare la richiesta delle certificazioni sopra indicati è necessario prenotare un appuntamento .
Per ulteriori informazioni e per individuare l’ufficio competente presso il quale effettuare la prenotazione, si invita a consultare la sezione Servizi .
Approfondimenti
La validità dei certificati dipende dalle informazioni che contengono:
- per i certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33)
- per i certificati che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come per esempio quelli di nascita o di morte) è illimitata (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41)
- per tutti gli altri certificati è di sei mesi dalla data di rilascio (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41).
Se non sussistono divieti di legge, gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
